Come richiesto dalla CONSOB, informiamo i Clienti circa le nuove norme europee in tema di salvataggio delle banche, comunemente associate al termine “Bail in”.
Le novità introdotte rendono i titoli emessi da banche e imprese di investimento intrinsecamente più rischiosi rispetto a quelli di altri emittenti, poiché i possessori non possono più nutrire la speranza in “aiuti di stato” come in certi casi è avvenuto in passato. Brevemente, quando si verificano i presupposti per l’avvio delle procedure di gestione della “crisi” dell’intermediario, la Banca d’Italia può disporre:
– la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione (in vigore dal 16/11/15);
– quando la misura precedente non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l’adozione di misure di risoluzione dell’intermediario, tra le quali rientra il c.d. bail in (in vigore dal 01/01/2016), che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori, in certi casi fino ai correntisti, o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi. Sono soggetti alla misura di risoluzione in commento anche i contratti derivati, come certificates e cw emessi dalle banche in questione.
In caso di bail in, l’ammontare della riduzione o conversione in “capitale di rischio” è assorbito da azionisti e creditori secondo la gerarchia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 180/2015, nonchè dagli artt. 1, comma 33, e 3, comma 9, del d.lgs. n. 181/2015.
Per dare attuazione alle misure di riduzione o conversione degli strumenti di capitale e alle misure di risoluzione, Banca d’Italia dispone di specifici poteri (art. 60 del d.lgs 180/2015)
Si segnala in particolare il potere di modificare la scadenza dei titoli, l’importo degli interessi maturati in relazione a tali titoli o la data a partire dalla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo i relativi pagamenti per un periodo transitorio.
L’intera disciplina trova applicazione anche con riguardo agli strumenti di capitale e alle passività emesse anteriormente al 1º gennaio 2016.
Ai seguenti link è possibile accedere al testo integrale della norma:
– Direttiva 2014/59/EU (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive “BRRD”)
Inoltre, per coloro che fossero interessati ad approfondire l’argomento consigliamo i seguenti contenuti:
– Banca d’Italia – Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie