dscn0630La proposta di legge vuole “elevare a 35 anni il periodo necessario di possesso continuativo per diventare proprietari di un immobile nel caso in cui il proprietario sia un cittadino italiano residente all’estero” così da proteggere case e terreni di chi abita lontano da eventuali speculazioni.

“Le case possedute in Italia dagli italiani all’estero generano, spesso, un consistente indotto economico e in molti piccoli comuni contribuiscono a contrastare i diffusi fenomeni di degrado architettonico e di abbandono degli immobili”. “In molti casi, inoltre, proprio su un’attenta gestione e ristrutturazione del patrimonio edilizio dei centri storici minori si fondano le iniziative di promozione e di rilancio turistico delle zone interne, le più bisognose di sostegno”.

Premesso che, secondo il codice civile, per l’usucapione di un bene immobile servono venti anni di possesso continuato,“tale termine appare non adeguato per chi è proprietario di un bene in Italia e non ha sempre la possibilità di verificarne lo stato e appare insufficiente a garantire il diritto di proprietà nel caso di un cittadino italiano residente all’estero”.

“In molti casi, e soprattutto per i connazionali residenti in altri continenti, vi è una difficoltà oggettiva a conoscere lo stato dell’immobile e spesso le notizie sono date loro in via informale e non notificate attraverso la rete consolare”.

“Inoltre vi sono difficoltà oggettive nell’ottemperare a tutti i doveri fiscali (pagamento dell’IMU e altro), per cui quasi sempre si demandano tali incombenze a familiari o a persone estranee. La consuetudine culturale, nel mondo dell’emigrazione italiana, è stata quella di incaricare informalmente fratelli, sorelle o nipoti a provvedere a tutto quel che serviva per mantenere una casa in Italia, offrendo l’uso della stessa abitazione come ricompensa per l’aiuto ricevuto”.

“Da tale consuetudine è nata in questi ultimi tempi l’abitudine insana di utilizzare l’istituto dell’usucapione per appropriarsi indebitamente di beni immobili costruiti da altri mediante il sacrificio di lunghi anni come emigranti. La trasformazione della famiglia in famiglia nucleare e le modificazioni socio-culturali ed economiche avvenute nei territori italiani di provenienza hanno portato a casi sempre più numerosi di un utilizzo distorto dell’istituto dell’usucapione e molti connazionali hanno subìto delle vere e proprie “appropriazioni indebite” a causa del ricordato termine di venti anni, periodo troppo limitato perché i residenti all’estero decidano di rientrare in patria in modo da non rischiare di perdere la propria casa. Infatti, sia per motivi di lavoro, che per avere diritto alla pensione o per altre incombenze, il ciclo personale dell’emigrazione copre un arco complessivo cosiddetto dei 40 anni (10 anni per risparmiare e per farsi una casa in Italia, 20 anni per garantirsi la sicurezza della pensione, altri 10 anni per aiutare ad avviare il futuro dei propri figli). Spesso, allora, quando si decide di rientrare in patria, ci si accorge che, grazie all’utilizzo dell’istituto dell’usucapione, la propria casa appartiene ad altri, e allora ci si sente derubati ingiustamente, o beffati dall’inconsapevole ingenuità dettata dalla lontananza e dalla poca perizia rispetto alla legislazione italiana”.


Dunque, concludono, “per ovviare a tale incresciosa situazione si propone di elevare a 35 anni il periodo necessario di possesso continuativo per diventare proprietari di un immobile nel caso in cui il proprietario sia un cittadino italiano residente all’estero. Si ritiene che il periodo proposto sia più adeguato per poter avere maggiori garanzie di conservazione della proprietà. Inoltre, l’aumento a trentacinque anni può dissuadere operazioni clandestine di possesso, poiché è presumibile che in un periodo così lungo il proprietario possa meglio tutelare i suoi beni e difenderli da operazioni truffaldine perpetrate a suo danno”.

Il testo si compone di cinque articoli.

“Art. 1

1. All’articolo 1158 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione dell’ipotesi di cui al secondo comma”;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, si acquistano in virtù del possesso continuato per trentacinque anni”.

Art. 2.

1. All’articolo 1159 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e con il decorso di venticinque anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o venticinquennale”.

Art. 3.

1. Al primo comma dell’articolo 1159-bis del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o per trenta anni qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”.

Art. 4.

1. All’articolo 1161 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: “in virtù del possesso continuato per dieci anni” sono inserite le seguenti: “ovvero per venticinque anni quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”;

b) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “quando la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti in Italia ovvero con il decorso di trentacinque anni quando siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero”.

Art. 5.

1. Al primo comma dell’articolo 1167 del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero per 12 mesi, qualora la proprietà e gli altri diritti reali di godimento siano relativi a beni appartenenti a cittadini italiani residenti all’estero, regolarmente iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero””. (aise)