Seguridad Socialdi Avv. Karem Gomez

Riguardo all’obbligo dell’iscrizione nella Seguridad Social (Previdenza Sociale) per i lavoratori autonomi e al corrispondente pagamento della quota, ultimamente si sente dire in giro che tale iscrizione non sarebbe obbligatoria qualora gli introiti non superassero il SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

È opportuno, quindi, fare chiarezza in merito.

La legge 20/2007 dell’11 luglio (Estatuto del Trabajo Autónomo) stabilisce nell’articolo 1.1 che è considerato lavoratore autonomo la persona fisica che, in modo abituale, personale e diretto, svolge un’attività economica o professionale a scopo di lucro, con o senza dipendenti a proprio carico. 

Il Decreto 2530/1970 del 20 agosto, che regola il regime speciale della Seguridad Social per i lavoratori per conto proprio o autonomi, negli articoli 2 e 3, stabilisce che è obbligatoria l’iscrizione nel Régimen Especial de Autónomos (RETA) per tutti i cittadini che nel territorio spagnolo svolgono attività economiche o professionali per conto proprio, dei loro familiari se collaborano nell’attività e degli amministratori delle società spagnole. Sono esclusi solamente i  lavoratori che per la natura della propria attività appartengono a un altro regime, come per esempio, i lavoratori del mare o i lavoratori delle miniere.  

Per tanto la legge non esclude di per sé nessun lavoratore autonomo; il dubbio sulla questione è sorto intorno al concetto di “abitualità”, giacché la normativa non spiega quando un’attività economica o professionale possa essere considerata abituale. 


Riguardo detta questione esistono varie sentenze del Tribunale Supremo che segnalano i criteri che devono osservarsi per determinare se un’attività sia abituale o meno. Il primo criterio è la natura dell’attività stessa; a esempio, per i subagenti assicuratori non sarà obbligatoria l’iscrizione nel RETA qualora il lavoratore non superi nell’anno il SMI (Sentenza del Tribunale Supremo del 29 ottobre 1997).

Un altro esempio è quello riguardante i venditori ambulanti. Anche qui, e di fronte alla mancanza di un criterio più obiettivo, il Tribunale Supremo usa il criterio della natura dell’attività e del superamento del SMI per determinare l’abitualità dell’attività (STS del 20 Marzo 2007).

In ogni caso la maggior parte delle amministrazioni delle Regioni Autonome Spagnole, il TGSS (Tesorería General de la Seguridad Social) e la Inspección del Trabajo (Ispezione del Lavoro) non seguono queste indicazioni e insistono ad applicare come criterio principale per determinare l’obbligo o meno di iscrizione al RETA, la norma secondo la quale non vige alcun limite di carattere economico.    

Rispetto alla questione dell’abitualità, gli organismi amministrativi indicano che l’importo degli introiti non è da solo un valido criterio per determinare se l’attività si svolge in modo abituale o meno, e che per tanto si presume abituale l’attività svolta in modo assiduo e periodico. L’esempio classico è quello del professore che impartisce lezioni qualche ora la settimana con una certa periodicità. 

In conclusione l’obbligatorietà dell’iscrizione nel RETA dipenderà in concreto da vari criteri, determinati sia dalla giurisprudenza che dall’operato delle amministrazioni e pertanto la questione è da vedersi caso per caso.